Cosa fare quando si CHIUDONO LE INDAGINI.

Prima di addentrarci sulle garanzia offerti dall'ordinamento giuridico riguardanti la conclusione delle indagini preliminari, bisogna fare una breve premessa.
Quando un soggetto viene iscritto nel registro degli indagati la pubblica accusa è tenuta ad acquisire una serie di prove affinchè si possa celebrare a suo carico un processo penale.
Quando questa attività investigativa si compie la Procura chiude le indagini e notifica all'indagato l'atto con il quale quest'ultimo viene a conoscenza della conclusione delle indagini e di alcune facoltà a sua garanzia.
Può entro il termine di 20 giorni:

1) Presentare memorie;
2) Produrre documenti;
3) Depositare documentazione relativa ad investigazioni del difensore;
4) Chiedere al pubblico ministero il compimento di atti di indagine;
5) Rilasciare dichiarazioni;
6) Chiedere interrogatorio.
Se l’indagato chiede di essere sottoposto ad interrogatorio il pubblico ministero deve procedervi.
Naturalmente tutte le facoltà che sono state sopramenzionate hanno lo scopo di difendersi dall'accusa che viene mossa dalla Procura ma sopratutto per cercare di ottenere l'archiviazione del procedimento penale attraverso i modi e mezzi messi a disposizione dall'avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415-bis c.p.p.
L'avvocato penalista ha il compito di riuscire a raccogliere tutti gli elementi che in controprova possano dimostrare l'assenza di responsabilità penale del proprio assistito.